Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERINARI AZIENDALI (ANVAz)

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ART. 1 Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia e del Codice deontologico veterinario, l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERINARI AZIENDALI” o in forma breve “ANVAz” con sede in Frosinone, Corso della Repubblica, 47.
L’Associazione potrà costituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell’ambito del medesimo comune non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 2 Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale.
Le finalità che l’Associazione si propone sono in particolare:
• Promuovere il ruolo e le competenze del veterinario aziendale in modo coerente al documento fondativo di questa figura, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari ( in forma breve “FNOVI”) in data 5 Novembre 2010;
• Fornire ai colleghi uno strumento dinamico di adeguamento costante alle nuove funzioni del veterinario aziendale;
• Essere un Ente di tutela e rappresentanza diretta verso tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo interagiscono con il ruolo professionale del veterinario aziendale;
• Armonizzare le pratiche veterinarie aziendali nei diversi settori e territori attraverso la costituzione di commissioni di filiera e la conoscenza delle diverse realtà territoriali, al fine di condividere un modello operativo che sia valido in tutto il Paese;
• Rivestire il ruolo di interlocutore per il Servizio Sanitario Nazionale, per le Regioni e per i Ministeri di interesse al fine di concorrere a realizzare il completamento della rete di sorveglianza epidemiologica nazionale;
• Rivestire il ruolo di interlocutore per gli allevatori e le loro rappresentanze;
• Rappresentare e organizzare la partecipazione dei propri associati a bandi regionali di assistenza tecnica;
• Essere interlocutore delle Università per l’impostazione di piani di formazione e aggiornamento professionale nel settore zootecnico;
• Essere di riferimento per gli Ordini professionali nel corso del processo di sviluppo della figura del veterinario aziendale al fine di assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla Carta fondativa della figura del Veterinario Aziendale in Italia;
• Promuovere attività di informazione nei confronti dei consumatori;
• Essere interlocutore delle Società Scientifiche impegnate nel settore degli animali da reddito;
• Essere interlocutore riconosciuto per l’attività legislativa nel settore di competenza;
• Essere riferimento per le nuove generazioni di veterinari che vogliano seguire un percorso professionale all’interno delle filiere dei prodotti di origine animale.
Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà:
– attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati nonché offrire collaborazione per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative inerenti all’attività professionale zootecnica;
– organizzare e gestire incontri, manifestazioni, conferenze, workshop, corsi e congressi.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti della normativa vigente.

ART. 3 Durata

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

ART. 4 Soci

Soci fondatori
Sono ritenuti soci fondatori i Presidenti o rappresentanti di Ordini Provinciali partecipanti al tavolo FNOVI che ha prodotto il documento fondativo del Veterinario Aziendale, che abbiano espresso la volontà di adesione all’Associazione.
Soci ordinari
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che esercitano la professione di medico veterinario nel settore delle filiere dei prodotti di origine animale, in qualità di liberi professionisti o alle dipendenze di aziende private, che risultino in possesso dei requisiti stabiliti nella Carta Fondativa FNOVI del veterinario aziendale e dichiarino di:
• condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione
• accettare lo Statuto
• prestare la propria opera per sostenere l’attività dell’Associazione.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione. Le richieste di ammissione all’Associazione vengono approvate dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto nel comma precedente. Il diniego di ammissione deve essere opportunamente motivato.
3. Nella richiesta di ammissione i soci dovranno indicare il settore di attività in cui esercitano prevalentemente o esclusivamente la professione.
4. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
5. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota associativa da versare all’atto dell’adesione all’Associazione e al rinnovo annuale della stessa.
6. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di versare ulteriori contributi rispetto a quelli ordinari.
Soci collettivi
Possono essere soci sostenitori collettivi Società e Associazioni culturali, Enti, Aziende, Fondazioni e altre Associazioni che intendano sostenere l’attività della ANVAz, di cui condividono le finalità. L’ammissione a socio collettivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Presidente della ANVAz.
• Ai fini dell’ammissione, è necessario allegare alla domanda una breve nota di presentazione, e indicare il Referente aziendale per i successivi contatti. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo della Associazione. L’eventuale diniego deve essere motivato.
Soci Onorari
Sono Enti o persone fisiche la cui adesione all’Associazione sia stata espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo e sostegno alla realizzazione delle finalità sociali e/o per meriti speciali acquisiti nel campo di interesse della Associazione.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea, anche per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi, tra cui il Consiglio Direttivo;
-godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I membri dell’associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Il socio è tenuto a :
a) corrispondere la quota di iscrizione annuale, entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’associazione.Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, se non nel caso di sucessione a causa di morte, né sono rivalutabili.
b) osservare lo Statuto e rispettare le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
c) osservare l’eventuale regolamento interno.

3. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività intraprese dall’Associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 Perdita della qualifica di socio

• La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, recesso, espulsione, decesso, cessazione del pagamento della quota associativa per un periodo di due anni consecutivi.
• Il socio può dimettersi, se persona fisica, o recedere, se persona giuridica, dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
• Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle disposizioni di eventuali regolamenti ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione oppure tali da lederne l’onorabilità o che provocano danni materiali, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. L’esclusione viene comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento l’interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

ART. 7 Organi sociali

1. Gli organi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Presidente;
– Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea si riunisce anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia o nell’Unione Europea.
2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, dal Presidente dell’Associazione mediante email, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’indicazione del giorno, ora in prima e seconda convocazione e luogo dell’adunanza nonchè l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, purchè in regola con i versamenti delle quote associative o quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, e per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in loro assenza saranno presiedute da persona eletta dagli associati presenti.
5. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci.
In particolare è necessario che :
– sia consentito al presidente dell’assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione ( salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 9 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea deve:
IN SEDE ORDINARIA
– approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sotto posto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
– deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA
– deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

ART. 10 Validità Assemblee

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. Sono ammesse deleghe rilasciate per iscritto ad altro socio.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.
4. L’Assemblea straordinaria delibera con il voto della maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

ART. 11 Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e in sua assenza da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. I componenti del consiglio sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del consiglio e comunque almeno una volta all’anno. La convocazione e la partecipazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, anche via mail, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche mediante telegramma con un preavviso di almeno cinque giorni. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purchè nel rispetto delle modalità previste per l’assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per il compimento di tutti gli atti sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; in particolare il Consiglio:
– fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
– redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione;
– predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea dei soci;
– fissa l’importo delle quote annue di associazione;
– delibera sull’ammissione dei soci e la loro esclusione;
– decide sulle attività e iniziative dell’associazione;
– redige l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’associazione, la cui approvazione è rimessa all’assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
5. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

 

ART. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 Vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all’esercizio delle proprie funzioni ed in tale ambito ha la legale rappresentanza dell’associazione.

ART.15 Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ART. 16 Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.

ART. 17 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
b) donazioni e lasciti;
c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
d) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione;
e) contributi dello Stato e altre amministrazioni pubbliche;
f) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa vigente.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse e accessorie.

ART. 18 Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riseve o capitale durante la vita dell’ associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario verrà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato soltanto dall’Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’ Associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge,dopo che siano saldati gli impegni dell’ Associazione e gli oneri della liquidazione.
L’Associazione non può essere trasformata in società di capitali.

ART. 20 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 21

Qualunque controversia che dovesse sorgere per l’esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto tra gli associati o tra i soci e l’Associazione sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti in controversia e da un altro arbitro o due, se necessario per mantenere la disparità del Collegio, nominati dagli arbitri indicati dalle parti ed in difetto dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione, su incarico del Consiglio Direttivo.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Milano, 17/07/2015